Il comandante di unità da diporto qualora incontri o abbia notizia di altre imbarcazioni in pericolo, ha l’obbligo di prestare soccorso ed assistenza, e se necessario informare l’autorità marittima.
L’assistenza e/o salvataggio di un’imbarcazione, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole, danno diritto ad un compenso che viene definito caso per caso dal giudice, in relazione al valore del bene salvato, agli sforzi compiuti, al tempo impiegato e al carburante consumato.
Il soccorso alle persone è gratuito.
In caso di collisione l’unità meno danneggiata deve, per quanto possibile, prestare soccorso all’altra.