Per informazione di tutti i nostri assidui frequentatori riportiamo le notizie riprese dal sito del Comune di Isola del Giglio.
PERMESSI AUTO:
PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 21 LUGLIO AL 31 AGOSTO
a) dalla data del 17.03.2008 al 30.10.2008 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell’Isola del Giglio, ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale comunale, a causa della limitatissima disponibilità di aree di sosta per tali veicoli;
b) dal 21.07.2008 al 31.08.2008 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola del Giglio di veicoli appartenenti a persone non residenti all’Isola del Giglio;
c) dalla data del 17/03/2008 al 30.10.2008 e dal 05/12/2008 al 07/01/2009 sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non residenti sull’Isola stessa;
1 durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, possono invece affluire e circolare nell’Isola del Giglio, previa autorizzazione rilasciata dal Comune a fronte di un versamento di €. 10,00 sul c/c postale n. 106583 o c/c della Banca C. R. Firenze entrambi intestati al Comune di Isola del Giglio, sulla quale verranno riportati il numero di targa del veicolo ed il nome del proprietario:
a) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull’isola;
b) veicoli appartenenti a soggetti iscritti nei ruoli dell’imposta di nettezza urbana;
c) Caravan ed autocaravans i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell’unico campeggio esistente sull’Isola;
2 Durante il periodo di vigenza del divieto possono altresì liberamente affluire e circolare sull’Isola del Giglio:
a) Veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio;
b) Veicoli recanti targa estera;
c) Veicoli per il trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell’Isola;
d) Autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
e) Veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell’8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;