LE UNITA’ DA DIPORTO
Il diporto è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148) che da ora in poi chiameremo “Codice del Diporto”
La navigazione da diporto è quell’attività che si svolge con natanti, imbarcazioni, velieri e navi per scopi sportivi o ricreativi, senza finalità di lucro.A seconda della lunghezza le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.Tuttavia l’art. 2 del D.lgs 18 luglio 2005, n. 171 meglio conosciuto come il Codice della Navigazione da Diporto ne prevede anche un uso commerciale quando:a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
UNITA’ DA DIPORTO
Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri;
natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri.

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MARCATURA CEE DI CONFORMITA – D.L. 436/98 -
Il 17 giugno 1998 è entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CEE, approvata con Decreto Legge 436/1996. Da tale data le unità da diporto aventi una lunghezza compresa tra 2,50 mt e 24 mt., per poter essere commercializzate devono riportare la marcatura CE cioè devono essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo (come avviene per gli autoveicoli ) che riporta tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificatamente: il codice costruttore; il paese di costruzione, il numero di serie unico, l'anno di costruzione, l'anno del modello,. il nome del costruttore, la Marcatura CE, la portata massima consigliata dal costruttore, il numero delle persone che può trasportare, la categoria diprogettazione ( A; B, C o D); riferita alle caratteristiche costruttive e alla distanza dalla costa in cui l'unità è abilitata a navigare. La normativa comunitaria ha delineato un sistema regolamentato atto a garantire l'immissione in commercio di unità da diporto conformi ai requisiti; essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori. La categoria di progettazione, contraddistinta con le lettere A,B.C.D. è determinante per il diportista per stabilire i limiti e le condizioni meteorologiche entro i quali l’unità può navigare in sicurezza . L’art. 12 della legge 413/98 , modificando la precedente normativa, ha di fatto abolito l’abilitazione alla navigazione finora conosciuta che faceva riferimento alla distanza dalla costa; le unità con marcatura CEE possono essere utilizzate solo in condizioni meteo marine (di vento e di mare) non superiori a quelle di progettazione. La valutazione degli elementi meteorologici è effettuata direttamente dal conduttore che ne assume anche la responsabilità.

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DOCUMENTI DI NAVIGAZIONE E ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
NAVI DA DIPORTO
Art. 22 Codice del Diporto
Le navi da diporto devono essere iscritte nei registri e devono essere provviste della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Art. 22 Codice del Diporto
Le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte nei registri e devono essere provviste della licenza di navigazione del certificato di sicurezza e possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per lacategoria di progettazione D.
BANDIERA NAZIONALE E SIGLE DI INDIVIDUAZIONE
Art. 25 Codice del Diporto
Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione.Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
NATANTI DA DIPORTO
Art. 27 Codice del Diporto
I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per talenavigazione da un organismo tecnico autorizzato ( es. R.I.Na.); in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
natanti con marcatura CE possono navigare:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per lacategoria di progettazione D.
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LICENZA DI NAVIGAZIONE
Art. 23Codice del Diporto
Per le unità da diporto che sono iscritte nei Registri il documento che abilità l’unità alla navigazione è la licenza di navigazione. Essa viene rilasciata dal Capo del compartimento all’atto di iscrizione nei registri; nel documento sono indicate le caratteristiche tecniche dell’unità, quelle del motore installato a bordo (solo per i motori entrobordo o entrofuoribordo), la sigla e il numero di iscrizione (cui vanno riferiti i fatti giuridici), la specie di navigazione che può essere effettuata il numero delle persone componenti l’equipaggio e quelle che complessivamente possono essere trasportate. Sono inoltre indicati il proprietario, l’armatore, i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche, pignoramenti, ecc.) nonché gli estremi di rilascio del certificato di sicurezza. Alle imbarcazioni da diporto, anche se sprovviste della "Marcatura CEE", l’ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione, rilascia la licenza di navigazione ed il certificato di sicurezza sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico rilasciata da un organismo tecnico (R.I.Na.).In caso di smarrimento o di distruzione, il duplicato della licenza di navigazione va richiesto allo stesso Ufficio di Iscrizione.
Art. 23 comma 3Codice del Diporto
La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
Certificato di sicurezza
Art. 26 Codice del Diporto
Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni dadiporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte deidocumenti di bordo.
NOTE:
La certificazione di idoneità alla navigazione per le imbarcazioni munite di Marcatura CEE è rilasciata ai cantieri costruttori dagli organismi notificati alla commissione europea o autorizzati dallo stato ad espletare le procedure di valutazione della conformità (Registro Italiano Navale – R.i.N.a).
la "certificazione" è l’atto che attesta che un prodotto, un servizio, o un sistema organizzativo aziendale è conforme ad una norma di specifica tecnica o regolamentare. La certificazione è rilasciata da un Ente Tecnico autorizzato detto organismo di certificazione;La dichiarazione di conformità è rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante.la "dichiarazione di conformità" è l’atto mediante il quale il produttore dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che un prodotto o servizio da lui reso, è conforme ad una data specifica tecnica.

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APPARATI RICETRASMITTENTI DI BORDO
Art. 29 Codice del Diporto1.
Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.

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SCALA DOUGLAS(STATO DEL MARE)
Forza |
Descrizione |
Altezza onde |
0 |
Calmo |
- |
1 |
Quasi calmo |
0 - 0,10 m |
2 |
Poco mosso |
0,10 - 0,50 m |
3 |
Mosso |
0,50 - 1,25 m |
4 |
Molto mosso |
1,25 - 2,50 m |
5 |
Agitato |
2,50 - 4 m |
6 |
Molto agitato |
4 - 6 m |
7 |
Grosso |
6 - 9 m |
8 |
Molto grosso |
9 - 14 m |
9 |
Tempestoso |
oltre 14 m |

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PRINCIPALI SANZIONI
Infrazione: Assunzione, condotta e direzione dell’unitàda diporto senza abilitazione.
Multe: da € 2.066,00 a€ 8.263,00
Infrazione: Assunzione, condotta e direzione dell’unità dadiporto senza abilitazione perché revocata o non rinnovata. Multe: da € 2.066,00 a€ 8.263,00
Infrazione: Assunzione, condotta e direzione nave da diportocon abilitazione scaduta o non conforme all’art. 17Multe: da € 4.123,00 a€ 16.562,00
Infrazione: Assunzione, condotta o direzione dell’unitàda diporto con abilitazione scaduta o non conforme. Multe: da € 207,00 a€ 1.033,00
Infrazione: Violazione delle normative sulle aree marineprotette da parte di unità da diporto. Multe: da € 207,00 a€ 1.033,00
Infrazione: Violazione normative sulle aree marine protetteda parte di natanti da diporto. Multe: da € 103,5 a€ 516,5
Infrazione: Violazione alle norme previste dal codicedel diporto.
Multe: da € 50,00 a€ 500,00
Infrazione: Uso abusivo dell’autorizzazione alla navigazionetemporaneaMulte: da € 2.066,00 a€ 8.263,00
Infrazione: Abuso attività noleggio, locazione, insegnamentodella navigazione da diporto. Multe: da € 2.066,00 a€ 8.263,00
Infrazione: Mancata presentazione dichiarazione perunità da diporto battenti bandiera di un paese dell’Ue. Multe: da € 2.066,00 a€ 8.263,00
Infrazione: Inosservanza in tema di costruzione e progettazionedelle unità da diporto Multe: da € 20.658,00 a € 123.149,00
Infrazione: Inosservanza in tema di costruzione e progettazionedelle unità da diporto in relazione al mancato ottemperamentodegli ordini delle amministrazioni vigilanti.
Multe: da € 25.822,00 a € 154.937,00
Infrazione: Appoggio indebito della marcatura CEE. Multe: da € 20.658,00 a € 123.149,00
Infrazione: Vendita prodotti non conformi alle disposizioni.
Multe: da € 20.658,00 a € 123.149,00
Infrazione: Installazione di componenti o motori nonconformi alle disposizioni o ritenuti pericolosi. Multe: da € 10.329,00 a € 61.974,00
Infrazione: Violazione obblighi di conservazione o esibizionedocumentazione di conformità. Multe: da € 2.582,00 a € 15.493,00

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