normecompornamentaliA seguito della firma dell’Ordinanza firmata dal ministro Speranza, la Toscana dal giorno 11 novembre entra in zona arancione.
Di seguito quindi si elencano tutte le misure in vigore da domani, sia in ambito lavorativo che non:



• Distanziamento sociale e mascherina: è sempre obbligatorio il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,00 m (in Toscana è raccomandata la distanza di 1,80 m). È inoltre fatto obbligo indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti e chiusi diversi da abitazioni private (si specifica che anche in questi casi è fortemente raccomandato se sono presenti persone non conviventi), eccezion fatta per le seguenti categorie:
- Persone che svolgono attività sportiva
- Bambini di età inferiore ai 6 anni
- Persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
L’uso della mascherina inoltre non è necessario qualora nei luoghi all’aperto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. È fortemente consigliato non ospitare nel proprio domicilio persone non conviventi.

• Coprifuoco: in tutto il territorio nazionale, dalle ore 22:00 alle ore 5:00, non sono consentiti spostamenti con motivazioni diverse da quelle elencate:
• Comprovate esigenze lavorative
• Motivi di salute
• Motivi di necessità

• Cartellonistica: in tutti i luoghi aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre un cartello – che alleghiamo - con sopraindicato il numero massimo di persone che possono avere accesso ai locali. Per i negozi con dimensione di 40 mq o inferiore è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta, per i negozi con una dimensione superiore ai 40 mq è consentito l’accesso di un cliente per ogni 10 mq

• Sintomatologia da Covid-19: qualora una persona presenti infezione respiratoria caratterizzata da febbre deve restare nel proprio domicilio e contattare il proprio medico curante

• Assemblee di condominio: sono consentite le assemblee di condominio in presenza, anche se sono fortemente raccomandate svolte a distanza

• Accessi a parchi pubblici e giardini: è possibile accedere a parchi, ville e giardini pubblici rispettando sempre il divieto di assembramento. È consentito l’accesso ai minori per svolgere attività ludica

• Parchi tematici: non sono consentite le attività svolte all’interno di parchi tematici e divertimento. È consentito invece l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche se svolte in presenza di operatori a cui affidarli in custodia

• Attività sportiva all’aperto: è consentito svolgere attività sportiva all’aperto, rispettando la distanza di sicurezza di 2 metri durante l’attività sportiva e di un metro durante le altre attività


• Palestre, piscine e altri locali per il benessere fisico: non sono consentite le attività svolte all’interno di palestre, piscine, impianti sciistici, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, centri natatori, centri benessere e centri termali, eccezion fatta per le attività riabilitative e terapeutiche. Sono consentite l’attività sportiva e l’attività motoria di genere svolte all’aperto presso circoli sportivi pubblici e privati, nel rispetto del distanziamento sociale ed evitando assembramenti.

• Manifestazioni pubbliche: sono consentite le manifestazioni pubbliche svolte in forma statica rispettando il distanziamento sociale ed evitando assembramenti

• Sale giochi e attività in genere: sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

• Spettacoli aperti al pubblico: non sono consentiti spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e in altri locali, anche all’aperto

• Discoteche e feste: restano chiuse discoteche e locali simili. Non è permesso svolgere feste di alcun tipo in luoghi al chiuso e all’aperto, è fortemente raccomandato non invitare persone nel proprio domicilio se non per motivi di lavoro.

• Fiere, sagre, convegni e congressi: non è consentita l’organizzazione di fiere, sagre, congressi e convegni svolti in presenza. È possibile effettuare convegni e congressi solo se svolti in modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche possono essere svolte in assenza di pubblico

• Riunioni: per le pubbliche amministrazioni le riunioni devono esse svolte in modalità a distanza. Le riunioni private in presenza sono consentite ma fortemente sconsigliate

• Luoghi di culto e funzioni religiose: sono consentiti gli accessi ai luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose, mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti

• Musei e mostre: musei, mostre e altri luoghi di cultura rimangono chiusi

• Scuole e università: le scuole continuano nella loro normale attività, eccezion fatta per le scuole secondarie di secondo grado e le università che svolgeranno tutte le lezioni in modalità a distanza. Le lezioni in presenza continueranno per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità o in caso di attività svolte in laboratorio. Non sono consentite le gite e i viaggi di istruzione in ogni caso

• Attività commerciali: sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio, mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Gli ingressi devono essere dilazionati e il cliente deve sostare all’interno del negozio solo per il tempo necessario all’acquisto. Nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi tutti i negozi presenti nei centri commerciali, eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole

• Attività di ristorazione: tutte le attività di ristorazione (ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie) sono sospese. È consentita la vendita da asporto fino alle ore 22, mentre non ci sono vincoli per le consegne a domicilio. Le restrizioni non valgono per gli esercizi che vendono alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti (non vale per strade extraurbane o secondarie)

• Servizi alla persona: le attività inerenti il servizio alla persona (parrucchieri, centri estetici, ecc.) sono consentiti mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti

• Servizi necessari: sono consentiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività nel settore agricolo

• Mezzi pubblici: all’interno dei mezzi pubblici potranno avere una percentuale di passeggeri non superiore al 50% della capienza massima

• Strutture ricettive: le attività relative alle strutture ricettive sono consentite, mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. I servizi di ristorazione presenti negli alberghi sono consentiti per le sole persone che alloggiano nell’albergo

• Spostamenti tra Regioni: ai cittadini delle Regioni in zona arancione non è consentito spostarsi in altre Regioni, salvo per motivi lavorativi, di necessità e di salute

• Spostamenti tra comuni: ai cittadini delle Regioni in zona arancione non è consentito spostarsi in altri comuni diversi da quello di residenza, salvo per motivi lavorativi, di studio, di salute, per situazioni di necessità o per usufruire di servizi attualmente consentiti e non disponibili nel proprio comune (supermercati, parrucchieri, ecc.). Per gli spostamenti sarà necessario compilare l’autodichiarazione allegata. Per gli spostamenti del lavoro basterà mostrare la documentazione fornita dal Datore di Lavoro (tesserini, ecc.).

• Automobile con persone non conviventi: è possibile viaggiare in automobile con persone non conviventi, indossando la mascherina. L’assortimento dei posti comprende nella fila davanti il solo conducente e 2 passeggeri per ogni fila dietro


Di seguito esempi rientranti nelle ‘situazioni di necessità’:
• Assistere un parente o un amico non autosufficiente - Consentito
• Andare a trovare i figli minorenni in affido all’altro genitore - Consentito
• Portare i nipoti dai nonni – Consenti ma fortemente sconsigliato in quanto gli anziani sono tra le categorie più esposte
• Visitare persone detenute in carcere – Non consentito se il carcere è in un altro comune
• Andare in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi non presenti nel comune di residenza (ad. esempio, se nel mio comune non sono presenti parrucchieri potrò andare dal parrucchiere di un altro comune) – Consentito con autocertificazione
• Raggiungere la seconda casa – Consentito
• Andare dal parrucchiere o estetista in un altro comune – NON CONSENTITO se non per comprovate esigenze mediche (ad esempio trattamento medico per un callo ad un piede, ecc.)

Tutte le altre misure già in vigore rimangono valide.