imu giglioSi comunica che entro il prossimo 16 giugno 2026 i contribuenti sono tenuti a versare l'acconto IMU 2026. Relativamente alle aliquote applicabili, si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di mancata approvazione di nuove aliquote entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione, si intendono prorogate quelle già in vigore.

Si confermano quindi per l’anno 2026, le medesime aliquote del 2025 come di seguito riportate:

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4%;
- Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: NO;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,1%
- Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 1,06%;
- Terreni agricoli: 0%;
- Aree fabbricabili: 1,06%;
- Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)   1,06%

Precisazioni:
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.


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