Si ricorda a tutti i cittadini extracomunitari residenti in questo Comune l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale e comunicare il numero e data rilascio del permesso di soggiorno.
La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno.
Se il cittadino extracomunitario non presenta la dichiarazione di dimora abituale entro sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno depositato in Comune, quest'ultimo lo sollecita a consegnarla nei 30 giorni successivi mediante lettera inviata per posta ordinaria.
Se il cittadino extracomunitario non dovesse rispettare anche questa seconda scadenza, o la lettera inviata dovesse tornare indietro per impossibilità di recapitarla, il Comune potrà avviare il procedimento di cancellazione dai registri della popolazione residente per omessa dichiarazione di dimora abituale o per irreperibilità accertata, come previsto dalla legge.
La cancellazione dal registro della popolazione residente compromette la residenza continuativa, requisito necessario per chiedere la cittadinanza italiana. Inoltre comporta: l'impossibilita' di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento, e la perdita all'assistenza sanitaria.
In questo ufficio sono presenti numerose situazioni che necessitano di regolarizzazione. Si fa presente che il fatto di essere in possesso di permesso di soggiorno rinnovato, non significa che la posizione in anagrafe sia stata aggiornata, soprattutto se il rinnovo non è mai stato comunicato come d’obbligo.
Si fa presente inoltre che anche chi ha il permesso di soggiorno (o la vecchia carta di soggiorno) con durata illimitata, ha l’obbligo di richiedere in Questura il rilascio del permesso con scadenza e di comunicarne i dati a questo ufficio. Il titolo avrà sempre scadenza illimitata, ma dovrà essere rinnovato comunque alla data stampata sul documento.













































