regionetoscana

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, sopra citato abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere a), f), aa);

Richiamate le proprie ordinanze:

  • Ordinanza n.26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine;
  • Ordinanza n.36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione;

Ordinanza n.48 del 3 maggio 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca Ordinanza 38/2020;

  • Ordinanza n.41 del 22 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • Ordinanza n.46 del 29 aprile 2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria - Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020;

Considerato che il Presidente della Regione Toscana è Autorità territoriale di Protezione Civile;

Considerato che le Regioni ai sensi dell’articolo 3 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

Considerato che l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Considerato che il citato DPCM 26 aprile 2020 all’articolo 1, comma 1, lettera a) , tra l’altro, prevede che è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente un persona si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Tale divieto viene meno in ipotesi di rientro di un soggetto presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, rientro in ogni caso consentito;

Ritenuto che tale dizione si presti ad essere applicata nel senso di permettere alle persone che rientrano in Toscana di recarsi anche nelle seconde case di vacanza, in quanto il richiamo all’abitazione ricomprende tutte le fattispecie abitative, comprese quelle saltuarie e non stabili; l’interpretazione è confermata dal confronto con la precedente dizione dell’art. 1 lett. a) del DPCM 10 aprile 2020, dove si specificava, invece, che “resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;

Considerato che la suddetta conseguenza appare molto pericolosa, essendo quella che, a marzo, ha determinato la più ampia diffusione del virus nelle province del nord della Toscana;

Considerato che in data 30 aprile 2020 è stata inviata una richiesta di chiarimenti sul punto richiamato al Presidente del Consiglio dei Ministri e che, nelle more di una risposta, si ritiene necessario specificare che non è consentito lo spostamento verso le seconde case utilizzate per vacanze e che, a tutela della salute collettiva, è necessario che i soggetti che rientrano in Toscana abbiano sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto di consentire di raggiungere seconde case, camper o roulotte e imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività sportiva o attività motoria;

Considerato che nello svolgimento delle attività di cui al punto sopra da parte di accompagnatori di minori e di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;

Richiamata l’ordinanza 26/2020 che prevede l’obbligo dell’uso della mascherina protettiva;

Preso atto che la normativa nazionale conferma il distanziamento sociale nella misura di un metro, nel territorio toscano a tutela della propria salute e di quella collettiva si raccomanda l’impegno al rispetto del distanziamento sociale nella misura di 1,8 metri, fermo restando quanto previsto all’art. 1 comma 1, lettera f) del DPCM 26/04/2020 per le attività sportive;

Considerato che è necessario dare disposizioni per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, limitandolo all’ambito dei confini provinciali.

Considerato che l’attività agricola è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti agricoli all’autoconsumo familiare e che i proprietari e possessori dei boschi possono effettuare le operazioni di selvicoltura libere, e il mancato svolgimento di queste pratiche agricole e forestali indifferibili può avere ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico, di rischio di incendi boschivi e di tutela del paesaggio;

Ritenuto di consentire lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e di selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 e 11 del d.p.g.r. 48/R/2003;

Considerata la necessità che, per non determinare conseguenze negative a tutela del benessere dell’animale, sia necessario provvedere da parte dei proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere al loro allenamento e addestramento, anche in ragione del fatto che tali attività vengono svolte all’aperto;

Preso atto delle specifiche direttive, nazionali e sovranazionali, che pongono particolare attenzione alla tutela della salute e del benessere degli animali, anche in corso di emergenza pandemica da COVID-19 e della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia;

Tenuto conto che l’attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere degli stessi (lavaggio, tosatura, etc), ivi compresi i trattamenti dermici, rappresentano, soprattutto per gli animali da compagnia di grande taglia, per i quali diviene spesso impossibile lo svolgimento di tali attività negli spazi domestici, una fondamentale esigenza per evitare l’insorgenza di problematiche igienico-sanitarie e di salute dell’animale (eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti);

Preso atto che le aziende agrituristiche possono essere autorizzate, ai sensi dell’art.8 comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e in particolare l’articolo 1, comma 1, lett. aa), che sospende le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentendo la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Visto l’articolo 48, comma 5 della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), che prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

Considerata la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure contenute nella citata ordinanza 48/2020;

Considerato che l’allegato 1 al citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 individua, tra gli esercizi commerciali che possono esercitare l’attività, anche le attività di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

Preso atto che, sebbene recanti uno specifico codice ATECO, le calzature devono considerarsi parte essenziale dell’abbigliamento dei bambini, in considerazione anche del lungo periodo di chiusura degli esercizi commerciali, che ha impedito alle famiglie di soddisfare le necessità legate sia al cambio di stagione che alla normale crescita dei bambini;

Considerato, di conseguenza, di consentire la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi specializzati anche in calzature per bambini;

Visto l’articolo 96 della legge regionale Toscana 62/2018 che, nel disciplinare gli orari degli impianti di distribuzione di carburanti, stabilisce che il gestore può liberamente determinare l’orario di servizio, dovendo tuttavia rispettare alcune fasce orarie di garanzia all’interno delle quali deve garantire la sua presenza, a presidio dell’impianto;

Preso atto che, in considerazione delle restrizioni alla mobilità privata e del conseguente drastico calo dei consumi di carburanti, la presenza fisica dei gestori negli impianti, oltre a rappresentare un aggravio di costi non bilanciato dai ricavi, costituisce un inutile rischio per la salute degli operatori, considerato che il servizio all’utenza viene sempre garantito dall’utilizzo di apparecchiature selfservice pre-pagamento;

Considerato che ai sensi del DPCM 26/04/2020 sono consentite le attività necessarie a garantire la manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni e si rende pertanto necessario specificare che tali disposizioni valgono per tutte le attività della filiera produttiva;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

        1. fatti salvi gli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;

2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

3. è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, nell’ambito dei confini provinciali;

4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;

5. è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;

6. è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 e 11 del d.p.g.r. 48/R/2003;

7. è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 , all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

8. l’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata;

9. è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

10. è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto;

11. è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

12. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;

13. è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

14. sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa;

15. per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza intepersonale di almeno 1,80m.

DISPOSIZIONI FINALI

Sono revocati i punti 1) e 3) lettera b) dell’Ordinanza n.36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione;

E’ revocata l’Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; E’ revocata l’Ordinanza n.46 del 29 aprile 2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria - Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020;

La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente

   

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