scritto da Progetto Giglio  

Il Gruppo Consiliare “PROGETTO GIGLIO” sottopone all'esame e discussione la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del Referendum comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  • premesso che il comma 3 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 267/00 dispone che “possono” essere previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale;
  • rilevato che, rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell’ istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell’originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell’ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo;
  • considerato che l’art. 11 (Referendum e Consultazione della popolazione) del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2014, stabilisce che sia il Referendum che la Consultazione popolare sono materia di interesse comunale e perciò il loro utilizzo non va disatteso per doveroso rispetto alla popolazione;
  • preso Atto che, fermo restando l’obbligo di previsione degli istituti di partecipazione, il referendum si configura quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello Statuto comunale che, una volta previsto, deve essere compiutamente disciplinato dal regolamento;
  • dato atto che, essendo ormai trascorsi oltre otto anni dalla suddetta approvazione, dato che l'articolo 48 comma 1 dello Statuto prevede l'obbligo di adozione dei regolamenti entro un anno dalla data di approvazione dello Statuto stesso, appare doveroso e necessario provvedere con tutta urgenza;
  • ritenuto di dover procedere, senza indugio, alla sua approvazione;
  • visto il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 12 del 20 marzo 2014;
  • visto il D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso

PROPONE

  1. di approvare la bozza di Regolamento per la disciplina del Referendum comunale, composto da 16 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
  3. di trasmettere entro 30 giorni dalla esecutività dell'atto, il file contenente il testo del Regolamento al competente Ufficio per la pubblicazione sul portale web del Comune, in apposita area;

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267: ______________________________________________________________________

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

PROVINCIA DI GROSSETO

Gonfalone d'Argento della Regione Toscana

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

INDICE

  • 1 - Finalità
  • 2 - Oggetto del referendum
  • 3 - Titolari del diritto di iniziative
  • 4 - Data di effettuazione del referendum
  • 5 - Ammissibilità della proposta
  • 6 - Raccolta firme
  • 7 - Autenticazione delle firme
  • 8 - Presentazione della richiesta di referendum
  • 9 - Indizione
  • 10 - Costituzione ufficio elettorale di sezione
  • 11 - Propaganda
  • 12 - Modalità di votazione
  • 13 - Operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati
  • 14 - Pronunciamento del consiglio
  • 15 - Disposizioni applicabili
  • 16 - Spese

 

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Comunale, le modalità per l’ammissibilità e lo svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all’amministrazione dell’Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l’istituzione. Il referendum è indetto per tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 2 - OGGETTO DEL REFERENDUM

Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum nell'ultimo triennio. E' esclusa l'ammissibilità dei referendum nelle seguenti materie: a) bilanci, tributi locali e tariffe;

  1. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  2. modifica delle denominazioni delle frazioni o della sede comunale.

ART. 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE

L'iniziativa del Referendum può essere assunta dall'Amministrazione Comunale o dai cittadini. Nel primo caso l'iniziativa spetta al Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel secondo caso l'iniziativa della consultazione referendaria è assunta da un comitato promotore e deve essere sottoscritta da almeno ... elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare al comune una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere formulata in modo semplice, chiaro ed univoco, così da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.

ART. 4 - DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

Ogni anno solare può avere luogo una sola consultazione elettorale, riferita ad uno o più quesiti in numero non superiore a tre, in una giornata di domenica compresa tra il 15 gennaio e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 dicembre. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con altre elezioni o consultazioni elettorali.

ART. 5 - AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA

L’ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, deve essere valutata, entro 30 giorni dalla sua presentazione, da un'apposita Commissione, presieduta dal Sindaco e composta dal Segretario Comunale e da n. 2 esperti in materia giuridico amministrativa (di cui 1 designato dai gruppi di minoranza). Le decisioni della Commissione sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono essere tempestivamente comunicate al primo dei firmatari del comitato promotore, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari; le sue decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale. Qualora la Commissione ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione del quesito non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale.

ART. 6 - RACCOLTA FIRME

La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli vidimati dal Segretario Comunale e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della consegna del primo foglio vidimato. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura del Comitato promotore, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum. Il Comitato Promotore trasmette all’Ufficio Elettorale i fogli predisposti per la raccolta delle firme dei referendum. L’Ufficio Elettorale, entro 10 giorni, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero d’ordine, il timbro, la data e la firma del Segretario comunale. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al Sindaco e al Comitato promotore. La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente, previa comunicazione al Sindaco su tempi e modi, nel territorio comunale e solo nei seguenti luoghi: - Uffici Comunali; - Castello - Porto - Campese.

ART. 7 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza. Sono competenti ad eseguire l’autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco. I soggetti autenticatori devono obbligatoriamente presenziare a tutte le operazioni di raccolta di ogni singola firma, onde garantire l'autenticità delle medesime. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte. L’autenticazione delle firme presso l’Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio stesso. Dovrà essere altresì inserita la certificazione anche collettiva di iscrizione alle liste elettorali, rilasciata dall’Ufficio Elettorale. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, dal Segretario comunale, dai Consiglieri comunali o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 6, recanti le firme autenticate e l'attestazione, anche collettiva, dell’ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà comunicazione al Sindaco.

ART. 9 - INDIZIONE

Il Referendum viene indetto dal Sindaco con proprio provvedimento, almeno sessanta giorni prima della data di consultazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio e manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. Il referendum non può essere effettuato:

  1. nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
  2. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
  3. nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
  4. contestualmente ad altre consultazioni elettorali.

Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.

ART. 10 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Per quanto attiene alla ripartizione del comune in sezioni verrà fatto riferimento alle sezioni elettorali già costituite ai sensi della vigente normativa. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione composto da un Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, da un Segretario nominato dal Presidente e da due scrutatori sorteggiati tra gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori. Ai suddetti componenti verrà corrisposto un compenso analogo a quello percepito per le stesse funzioni in occasione dei referendum nazionali. Il seggio può validamente operare con la presenza di almeno tre componenti. L’Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle 15,00 del giorno precedente alla votazione per gli adempimenti preliminari e per la predisposizione del materiale necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 11 - PROPAGANDA

La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli spazi che verranno appositamente allestiti e delimitati dal Comune. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni. Il Comitato Promotore del referendum, i partiti o i gruppi politici, i soggetti pubblici e privati nelle loro forme singole o associate contemplati dal D. Lgs. n. 267/00, hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore. A tale scopo i soggetti di cui al comma precedente devono presentare apposita istanza al Sindaco entro 45 giorni antecedenti la data di svolgimento del referendum.

ART. 12 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura “Referendum comunale”. La scheda deve essere timbrata e vidimata con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. All’elettore vengono consegnate per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. Le operazioni di voto hanno inizio alle 7,00 della giornata di domenica fissata nel decreto sindacale d’indizione del referendum e terminano alle ore 22,00 dello stesso giorno.

ART. 13 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all’ufficio elettorale. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere un rappresentante di ognuno del Comitati o dei Gruppi Consiliari promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l’Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l’ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall’atto sindacale di indizione. Delle suddette operazioni è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'ufficio elettorale e uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma precedente alla comunicazione dell'esito della consultazione: ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici; ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; al Comitato Promotore.

ART. 14 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. Se l’esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia. L’esito del referendum non può impegnare direttamente l’Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico - finanziarie in ordine alla eventuale adozione di atti, non potendosi trasferire e riassorbire, nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell’amministrazione pubblica. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

ART. 15 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 16 - SPESE

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

 

   

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