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regionetoscanaVisto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 inerente le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ed in particolare l’Art. 1, lettera M) che prevede la limitazione degli accessi di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, quali RSA e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.

Visto l’Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n.5/2020” del Presidente della Regione Toscana, ed in particolare il punto 5 “Raccomandazioni per gli ospedali e per le strutture sanitarie e socio sanitarie del servizio sanitario regionale della Toscana”.

Richiamata la propria comunicazione del 2 marzo 2020, Protocollo n. 85361, con la quale si comunicavano alle strutture residenziali le raccomandazioni inerenti l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Si invitano le strutture residenziali ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute degli ospiti e del personale, ed in particolare:

a) Limitare l’accesso di visitatori e parenti (una sola persona al giorno per ciascun ospite) alla struttura, organizzando, se ritenuto necessario, fasce orarie per gli ingressi.

tenuta a verificare all’ingresso:

 

  • se la persona ha viaggiato negli ultimi 15 giorni in aree a rischio.

 

 

  • se ha sintomi influenzali (febbre, mal di gola, raffreddore).

 

 

  • se la ragione del suo ingresso sia indispensabile; Se una o più delle condizioni suddette sono presenti la direzione deve vietare l’accesso alla struttura;

 

b) All’ingresso e all’uscita dalla struttura disinfettare le mani mediante gel igienizzanti su base alcolica (60-85%);

c) Organizzare le attività di animazione e socio educative prevedendo piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro;

d) Effettuare una frequente areazione e sanificazione dei locali;

e) Fornire, se necessario, al personale i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso.

Le indicazioni suddette, escluso il punto A, sono valide anche per le strutture semiresidenziali sociosanitarie (centri diurni), che restano aperte in quanto livello essenziale di assistenza, garantito dal servizio sanitario nazionale.

Laddove presente il servizio di trasporto occorre attuare idonee misure, quali la sanificazione dei mezzi e il rispetto della distanza di sicurezza all’interno degli stessi, per prevenire la trasmissione di infezioni agli utenti e al personale dedito al trasporto.

Cordiali saluti

Il Direttore Dr Carlo Rinaldo Tomassini

   

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